LEGGE DI BILANCIO 2021
LE NOVITA’ PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2021 per chi decide di investire nell’acquisto di beni strumentali?
Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 (Industria 4.0), approvato nella Legge di Bilancio 2021 (LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178), consiste in un investimento finalizzato a sostenere la ripresa economica e a dare stabilità alle imprese, accompagnandole nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale.
Sostituisce quindi il precedente Impresa 4.0 e le misure previste fino all’anno scorso, tra cui l’iper ammortamento e super ammortamento, con nuove quote e numerosi vantaggi.
In questo articolo, capiamo più nel dettaglio quali sono le agevolazioni in vigore, soprattutto per il panorama sanitario, e perché proprio per questo motivo il 2021 si configura come un anno estremamente vantaggioso per chi decide di investire nell’acquisto di beni strumentali per la propria azienda
QUALI VANTAGGI: ALIQUOTE CREDITO D’IMPOSTA
Le agevolazioni previste dal nuovo Piano sono prevalentemente di natura fiscale e consistono nel credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e finalizzati all’esercizio dell’impresa, classificati in categorie.
- Beni materiali ordinari e immateriali ordinari (di cui articolo 1, commi 1054e 1055, L. 178/2020) non inclusi nell’Allegato A e nell’allegato B, per i quali è riconosciuto un credito di imposta, per investimenti fino ad un massimo di 2 milioni di euro (anche per gli esercenti arti e professioni), pari al:
- 10% per il 2021
- 6% per il 2022
- Beni strumentali materiali 4.0 di cui all’ex iper-ammortamento o piano Industria 4.0 (di cui all’ Allegato A L n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020) per i quali è riconosciuto un credito d’imposta, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, pari al:
- 50% per il 2021
- 40% per il 2022
- Beni strumentali immateriali 4.0, ad es. sistemi software, (di cui all’ Allegato B L n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020) per i quali è riconosciuto un credito d’imposta, fino a 1 milione di euro, nella misura del:
- 20% per il 2021 e 2022
SANITA’ E BENI STRUMENTALI 4.0
I beni strumentali 4.0 che in ambito sanitario rientrano nei rispettivi allegati A e B sono approfonditi nella Circolare del 1 Marzo 2019 e si possono distinguere come di seguito:
- Beni materiali 4.0 (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato A della legge; I beni agevolabili per le aziende sanitarie sono tutte le apparecchiature per la diagnostica per immagini (TAC, RMN, MOC, RX), per la medicina nucleare (PET, SPECT), per la radioterapia e la radiochirurgia, nonché i sistemi per la chirurgia robotica, le stampanti 3D utilizzate in ambito odontoiatrico e gli investimenti necessari in software per l’implementazione della cartella clinica elettronica.
- Beni immateriali 4.0 (licenze, software, sistemi) elencati in allegato B della legge, indispensabili per fare funzionare i beni materiali in allegato A. Nell’ambito sanitario rientrano, ad esempio, tra i beni immateriali software relativi alla gestione della cartella clinica elettronica, software per la gestione dei flussi informativi aziendali. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni immateriali 4.0 mediante soluzioni di cloud computing.
BENEFICIARI
Per i beni strumentali materiali/immateriali 4.0 rientrano tra i beneficiari tutti i titolari di reddito di impresa (società giuridiche), esclusi gli enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata, gli esercenti di arti e professioni anche in forma associata, ditte individuali, studi associati non in forma di società ed esercenti di arti e professioni che applicano il regime di vantaggio.
Per i beni strumentali materiali/immateriali ordinari rientrano tra i beneficiari tutte le categorie.
Sono ammessi gli investimenti attraverso le formule di locazione finanziaria (leasing), finanziamento o acquisto del bene, ad esclusione della locazione operativa (noleggio) Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni (IVA esclusa).
COME SI ACCEDE
Il credito relativo all’anno 2021 si applica agli investimenti effettuati
- dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021
- oppure entro il 30 giugno 2022 a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31/12/2021.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione, ridotti ulteriormente a 1 anno per investimenti in beni ordinari limitatamente ai soggetti (imprese ed esercenti arti e professioni) con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro (solo per il 2021).
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni, come la Legge Sabatini, che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
DOCUMENTAZIONE IDONEA
Per l’acquisto di beni strumentali 4.0, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti ad alcuni adempimenti documentali.
- Conservazione documentazione: ai fini dei successivi controlli, occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
- Autodichiarazione del legale rappresentante: in relazione agli investimenti nei beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.
- Comunicazione al MISE: viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico con riferimento ai beni “Industria 4.0”, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM. Non dovrebbe trattarsi di un’istanza preventiva.